Sez. 6 - 3, Sentenza n. 24920 del 10/12/2015 (Rv. 638044 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Sentenze pubblicate tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009 - Appello - Inammissibilità - Principio di conservazione ex art. 159, comma 3, c.p.c. - Inapplicabilità - "Translatio iudicii" - Inapplicabilità - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
È inammissibile l'appello proposto, in luogo del ricorso per cassazione, avverso la sentenza del tribunale pronunciata in materia di opposizione all'esecuzione e pubblicata nel periodo compreso tra il primo marzo 2006 e il 4 luglio 2009, non trovando applicazione il principio di conservazione dettato dall'art. 159, comma 3, c.p.c., che opera quando l'atto non solo abbia i requisiti di forma e di sostanza di quello in cui viene convertito, ma sia stato proposto dinanzi al giudice competente per il grado di giudizio, né potendosi procedere alla "translatio iudicii", ipotizzabile solo quando sia stato adito un giudice del medesimo grado di quello effettivamente competente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)