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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17321 del 17/08/2011 (Rv. 619640 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | CERTALEX - Opposizione all'esecuzione - Regime di impugnabilità delle sentenze - Modifiche normative - Riferimento alla data di pubblicazione delle sentenze - Necessità.
Stato
decisa il 2011-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619640-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 22, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)