Sez. 3 - , Sentenza n. 3709 del 08/02/2019 (Rv. 652986 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA | Sequestro o confisca del bene ex l. n. 575 del 1965 - Opponibilità del pignoramento allo Stato - Condizioni - Effetti della l. n. 228 del 2012 sui procedimenti di esecuzione in corso - Interesse dell'aggiudicatario - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA
Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ex l. n. 575 del 1965 su un bene immobile oggetto di espropriazione forzata, l'interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 194, della l. n. 228 del 2012, su quello del creditore a soddisfarsi sull'immobile, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa l. n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013), restando irrilevante la circostanza che l'erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all'aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Legge 31/05/1965 num. 575, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)