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Sez. 3 - , Sentenza n. 28242 del 10/12/2020 (Rv. 659887 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE | Sequestro o confisca del bene pignorato - Effetti sulle procedure esecutive pendenti - Applicabilità dell'art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla l. n. 161 del 2017 - Condizioni e limiti - Principio dell'ordine temporale delle formalità pubblicitarie - Portata generale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659887-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE

La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 20 com. 4, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)