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Sez. 1, Sentenza n. 5932 del 26/05/1993 (Rv. 482531 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere | Transazione con il privato e deposito della somma dovuta dopo il decorso del termine prescrizionale - Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Transazione - Mancanza della approvazione dell'organo di controllo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482531-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere

La rinuncia tacita alla prescrizione - che presuppone un comportamento giuridicamente rilevante e concludente nel senso di escludere in modo assoluto la volontà del debitore di profittare della maturata estinzione dell'altrui diritto -, se non è, per tali sue caratteristiche, ravvisabile nella semplice partecipazione a trattative strumentali ad una futura transazione, può, invece, configurarsi nell'effettiva conclusione di siffatto negozio, ancorché l'efficacia del medesimo non si sia ancora verificata. Pertanto, in tema di indennità di espropriazione, qualora la Pubblica Amministrazione concluda col privato una transazione in ordine alla corresponsione delle somme per questo titolo dovute e provveda al deposito delle relative somme nonostante l'ormai avvenuto decorso del termine prescrizionale, tale comportamento costituisce rinunzia tacita alla prescrizione, ancorché l'atto, perfetto in ogni sua parte, e come tale sottoposto a registrazione, non abbia ancora acquisito efficacia per la mancanza della approvazione da parte di un organo esterno di controllo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)