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Sez. 1, Sentenza n. 4862 del 04/05/1995 (Rv. 492090 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Indennità di occupazione - Offerta e deposito - Tacita rinuncia alla prescrizione del credito risarcitorio per il periodo di occupazione abusiva - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492090-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Con riguardo al diritto al risarcimento del danno che spetta al proprietario del fondo per effetto del protrarsi dell'occupazione dopo la scadenza del termine stabilito nel relativo provvedimento, l'offerta ed il deposito dell'indennità non costituiscono atti idonei a configurare la tacita rinuncia alla prescrizione del credito risarcitorio a norma dell'art. 2937 cod. civ., atteso che la diversità ontologica che si riscontra tra il diritto all'indennità ed il diritto al risarcimento del danno non consente di ravvisare nell'offerta della prima un comportamento contrastante con la volontà di avvalersi della prescrizione che aveva colpito il secondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)