Sez. 1, Sentenza n. 2189 del 05/03/1994 (Rv. 485605 - 01)
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - In genere | Trattative per comporre bonariamente la vertenza, proposte, concessioni e rinunzia fatte dalle parti a scopo transattivo - Mancato raggiungimento dell'effetto desiderato - Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Esclusione.
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - In genere
Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunzie fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioè alcuna possibilità di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)