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Sez. 1, Sentenza n. 2189 del 05/03/1994 (Rv. 485605 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - In genere | Trattative per comporre bonariamente la vertenza, proposte, concessioni e rinunzia fatte dalle parti a scopo transattivo - Mancato raggiungimento dell'effetto desiderato - Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485605-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - In genere

Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunzie fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioè alcuna possibilità di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)