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Sez. U, Sentenza n. 4212 del 19/07/1982 (Rv. 422193 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RETRIBUZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422193-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RETRIBUZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie di pubblico impiego ricorre allorché le pretese dedotte in giudizio, anche se di contenuto patrimoniale, trovino titolo diretto ed immediato nel rapporto medesimo, quali quelle concernenti la retribuzione ed il risarcimento del danno per mancata o irregolare contribuzione, quando il diritto del lavoratore al trattamento previdenziale non sia salvaguardato dal principio della cosiddetta Assicurazione automatica. (V 3943/81, mass n 414598; (V 3164/81, mass n 413730; (V 2115/81, mass n 412838).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)