Sez. U, Sentenza n. 3164 del 14/05/1981 (Rv. 413730 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PENSIONI - DOMANDE DI UN DIPENDENTE DELL'INPS COLLOCATO A RIPOSO PER L'OTTENIMENTO DELLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PENSIONI - DOMANDE DI UN DIPENDENTE DELL'INPS COLLOCATO A RIPOSO PER L'OTTENIMENTO DELLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda di un dipendente dell'INPS, collocato a riposo, diretta a conseguire una riliquidazione della pensione integrativa, che l'ente medesimo corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non investe un rapporto previdenziale, autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma riguarda spettanze di natura sostanzialmente retributiva che trovano titolo immediato e diretto nel predetto rapporto di pubblico impiego e nelle obbligazioni che da esso conseguono a carico dell'istituto nella qualita di datore di lavoro. (Conf 6013/79, mass n 402716; (Conf 185/79, mass n 396252).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)