Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 02/03/1995 (Rv. 490883 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Firma del difensore nella copia notificata del ricorso - Mancanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
La mancanza della firma del difensore del ricorrente nella copia notificata del ricorso per cassazione non è causa di inammissibilità del ricorso medesimo se l'originale risulti regolarmente sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e vi siano elementi di prova certa della provenienza dell'atto, com nel caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia attestato che la notificazione è stata eseguita su istanza del predetto difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)