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Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 02/03/1995 (Rv. 490883 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Firma del difensore nella copia notificata del ricorso - Mancanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490883-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE

La mancanza della firma del difensore del ricorrente nella copia notificata del ricorso per cassazione non è causa di inammissibilità del ricorso medesimo se l'originale risulti regolarmente sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e vi siano elementi di prova certa della provenienza dell'atto, com nel caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia attestato che la notificazione è stata eseguita su istanza del predetto difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)