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Sez. L, Sentenza n. 5104 del 23/11/1977 (Rv. 388716 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINI - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388716-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINI - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'inosservanza del termine di dieci giorni dal deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, entro il quale l'appellante deve provvedere a notificare il ricorso ed il decreto stesso all'appellato, ai sensi dell'art 435, secondo comma, cod proc civ, non e causa di improcedibilita dell'appello, purche sia rispettato il termine dilatorio, tra la detta notificazione e l'udienza di discussione, prescritto dal comma successivo. Infatti la detta inosservanza non lede ne alcun interesse di ordine pubblico processuale ne alcun interesse dell'appellato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 2 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)