Sez. L, Sentenza n. 2527 del 18/04/1984 (Rv. 434547 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DILATORIO DI 25 GIORNI FRA LA DATA DI NOTIFICAZIONE ALL'APPELLATO E QUELLA DELLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - OSSERVANZA - NECESSITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA DI OGNI VIZIO DELL'ATTO DI APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DILATORIO DI 25 GIORNI FRA LA DATA DI NOTIFICAZIONE ALL'APPELLATO E QUELLA DELLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - OSSERVANZA - NECESSITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA DI OGNI VIZIO DELL'ATTO DI APPELLO.*
Nel rito del lavoro l'appello è validamente proposto col deposito, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, del ricorso presso la cancelleria del giudice, mentre la successiva notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza deve avvenire, ancorché posteriormente alla scadenza del termine suddetto, in guisa da osservare il termine dilatorio di venticinque giorni fra la data di essa e quella di tale udienza, stabilito a garanzia del diritto di difesa dell'appellato, la cui Costituzione, peraltro, sana ogni vizio dell'atto di appello, ivi compreso quello derivante da eventuale inosservanza di quest'ultimo termine. (V 5104/77, mass n 388716; (V 5054/79, mass n 401702; (V 4762/80, mass n 408570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)