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Sez. L, Ordinanza n. 13549 del 15/09/2003 (Rv. 566874 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declaratoria dell'incompetenza del primo giudice con ordinanza - Regolamento di ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566874-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

È ammissibile la richiesta di ufficio del regolamento di competenza, anche se il primo giudice si sia dichiarato incompetente con ordinanza, ogni qual volta la pronuncia implichi necessariamente da parte di quel giudice la negazione della propria competenza per materia o per territorio nei casi indicati nell'art. 28 cod. proc. civ., ricorrendo in concreto entrambi i presupposti necessari del conflitto virtuale negativo di competenza, poiché da un lato l'ordinanza ha sostanzialmente il contenuto di una vera e propria sentenza, e dall'altro il conflitto si risolve nella individuazione del giudice competente a decidere la causa per materia o per territorio ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)