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Sez. 3, Sentenza n. 1194 del 07/02/1997 (Rv. 502294 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declaratoria con ordinanza di incompetenza per valore del primo giudice - competenza di quest'ultimo "ratione materiae" per il secondo giudice - Regolamento di ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502294-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

È ammissibile la richiesta di ufficio del regolamento di competenza, anche se il primo giudice si sia dichiarato con ordinanza incompetente per valore, ogni qual volta la pronuncia implichi necessariamente da parte di quel giudice la negazione della propria competenza per materia o per territorio nei casi indicati nell'art. 28 cod. proc. civ., ricorrendo in concreto entrambi i presupposti necessari del conflitto virtuale negativo di competenza, poiché da un lato l'ordinanza ha il contenuto di una sentenza, e dall'altro il conflitto si risolve nella individuazione del giudice competente a decidere la causa per materia o per territorio ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)