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Sez. 3, Sentenza n. 15024 del 15/07/2005 (Rv. 584726 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Giudice di pace - Cause di valore non eccedente due milioni di lire - Eccezione di incompetenza - Ordinanza affermativa della competenza di rinvio della causa per la prosecuzione - Natura di sentenza - Conseguenze - Riserva di impugnazione o ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584726-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza con la quale il giudice di pace respinga l'eccezione sulla incompetenza funzionale ed affermi la propria competenza anche territoriale, rinviando al prosieguo la definizione della domanda di risarcimento danni oggetto del giudizio, trattandosi di provvedimento al quale va riconosciuta, nonostante la sua forma di ordinanza, natura di sentenza non definitiva, deve essere impugnata con ricorso per cassazione o deve essere oggetto di riserva di impugnazione, formandosi altrimenti il giudicato interno, con la conseguenza che la ritenuta competenza del giudice di pace non è più contestabile e rimane definitivamente stabilita. Né rileva che la riserva di impugnazione sia considerata generalmente inammissibile riguardo a sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza (impugnabile soltanto con regolamento di competenza), atteso che è eccezionalmente ammessa nei confronti della sentenza pronunziata dal giudice di pace, non soggetta - ai sensi dell'art. 46 cod. proc. civ. - a regolamento di competenza, ma ricorribile per cassazione se pronunziata entro il limite di valore di lire due milioni, in virtù del combinato disposto degli artt. 113, secondo comma, 339, terzo comma, e 360, primo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)