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Sez. 1, Sentenza n. 5161 del 18/10/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 203513 - 01

Impugnazioni - Forma - In genere | Specialità dei motivi a pena di inammissibilità - Indicazione dei punti censurati e degli elementi posti a base delle censure.
Stato
decisa il 1995-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203513-01

Impugnazioni - Forma - In genere

In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)