Sez. 6, Sentenza n. 10373 del 16/01/2002 Ud. (dep. 12/03/2002) Rv. 221352 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI | Omessa indicazione dello specifico atto che si assume viziato - Conseguenze - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un 'error in procedendò, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta (Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di aver tempestivamente eccepito la questione all'udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito, senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)