diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 12372 del 16/04/1985 Ud. (dep. 20/12/1985) Rv. 171414 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - DIFFIDATI - SOSPENSIONE DISPOSTA DAL PREFETTO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171414-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - DIFFIDATI - SOSPENSIONE DISPOSTA DAL PREFETTO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Non può essere contestata la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto a norma dell'art. 91, secondo comma del codice della strada, in correlazione con la diffida adottata dal questore ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), una volta accertata l'esistenza di questo ultimo provvedimento. (V mass n 167077).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 com. 2 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)