Sez. 4, Sentenza n. 11071 del 08/06/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167077 - 01
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - PERSONE SOTTOPOSTE A DIFFIDA DI PUBBLICA SICUREZZA - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE - INSINDACABILITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - PERSONE SOTTOPOSTE A DIFFIDA DI PUBBLICA SICUREZZA - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE - INSINDACABILITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.*
In tema di guida di autoveicolo durante il periodo di sospensione della patente, il giudice ordinario non può esercitare alcun Sindacato sull'atto amministrativo, poiché il potere del prefetto di sospendere a tempo indeterminato la patente delle persone sottoposte a diffida ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità") è caratterizzato dalla più ampia discrezionalità e non è subordinato ad alcuna condizione temporale, concernente la diffida.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)