Sez. L, Sentenza n. 5598 del 09/06/1994 (Rv. 486962 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Sospensione per malattia insorta durante tale periodo - Disciplina applicabile - Norme per il pubblico impiego - Esclusione - Riferimento all'intero periodo di riposo predeterminato dalle parti sociali - Necessità - Disciplina ex art. 3, terzo comma, della convenzione O.I.L. n. 132/1970 - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali
Il principio fissato dall'art. 2109 cod. civ., nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Cost. 30 dicembre 1987 n. 616, secondo il quale la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospende il decorso - principio in base al quale non è consentito il trasferimento sul lavoratore legittimamente assente per ferie del rischio della malattia certificata - si riferisce, in assenza di una disciplina normativa di dettaglio prevista dalla citata sentenza della Corte Cost. - disciplina che, attesa l'inammissibilità, nella fattispecie, del ricorso all'analogia, non può essere individuata nelle norme dettate dagli artt. 16 del d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509 e 6 del d.P.R. 7 novembre 1980 n. 810 in tema di pubblico impiego -, all'intero periodo di riposo predeterminato dalle parti sociali, non essendo pertinente, per la individuazione di tale periodo, il richiamo all'art. 3, comma terzo, della convenzione O.I.L. n. 132/1970, resa esecutiva con la legge n. 157 del 1981, che fissa in tre settimane la durata minima del congedo annuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)