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Sez. L, Sentenza n. 12998 del 20/12/1995 (Rv. 495153 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Sospensione per malattia sopravvenuta - Condizione - Disciplina del pubblico impiego ex artt. 16 d.P.R. n. 509 del 1979 e 6 d.P.R. n. 810 del 1980 - Applicazione analogica - Divieto - Limitazioni contrattuali in ordine alla sospensione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495153-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Il principio fissato dall'art. 2109 cod. civ. (nel testo vigente a seguito della sentenza n. 616/1987 della Corte Costituzionale), secondo il quale la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, è destinato ad operare ogni volta che la funzione tipica delle ferie risulti in concreto pregiudicata dall'esistenza della malattia, indipendentemente dalla esistenza o meno di una disciplina che colleghi l'interruzione delle ferie a specifiche ipotesi di evento morboso, stabilendo in proposito particolari modalità di controllo da parte del datore di lavoro. Nel rapporto di lavoro di diritto privato non possono trovare applicazione in via analogica, a tal fine, le norme dettate per il settore del pubblico impiego dagli artt. 16 del d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509 e 6 del d.P.R. 7 novembre 1980 n. 810; una limitazione degli effetti del principio suddetto, espressione di garanzia di valori costituzionali, non può d'altro canto derivare da una regolamentazione di fonte contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 16/10/1979 num. 509 art. 16, DPR 07/11/1980 num. 810 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)