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Sez. U, Sentenza n. 5522 del 22/10/1981 (Rv. 416225 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - TRASFORMAZIONE DELLA NATURA DEI RAPPORTI DI IMPIEGO CESSATI ANTERIORMENTE - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1981-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416225-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - TRASFORMAZIONE DELLA NATURA DEI RAPPORTI DI IMPIEGO CESSATI ANTERIORMENTE - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, il quale dispone che gli istituti di patronato, di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa ed effetti non retroattivi, sì da non incidere sulla loro pregressa natura di enti pubblici non economici. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti di tali istituti, ove cessato prima dell'entrata in vigore della citata legge, integra un rapporto di pubblico impiego, devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. (V. 5330/80, mass. N. 409199).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)