Sez. U, Sentenza n. 1198 del 17/02/1983 (Rv. 425984 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTI DI PATRONATO DI CUI AL D.L.C.P.S. N. 804 DEL 1947 - ASSUNZIONE DELLA NATURA DI ENTI DI DIRITTO PRIVATO A SEGUITO DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - DIPENDENTI DI DETTI ISTITUTI - CONTROVERSIE INERENTI AL RELATIVO RAPPORTO DI LAVORO, PROTRATTOSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA CITATA LEGGE - NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTI DI PATRONATO DI CUI AL D.L.C.P.S. N. 804 DEL 1947 - ASSUNZIONE DELLA NATURA DI ENTI DI DIRITTO PRIVATO A SEGUITO DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - DIPENDENTI DI DETTI ISTITUTI - CONTROVERSIE INERENTI AL RELATIVO RAPPORTO DI LAVORO, PROTRATTOSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA CITATA LEGGE - NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Gli istituti di patronato di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 (nella specie, istituto nazionale assistenza lavoratori), in precedenza qualificabili come enti pubblici non economici, hanno assunto la natura di enti di diritto privato a seguito della legge 27 marzo 1980 n. 112, recante interpretazione ed integrazioni del suddetto decreto. Pertanto, con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro con gli indicati istituti, che si sia protratto dopo l'entrata in vigore della citata legge (sì da rendere irrilevante un'indagine sull'eventuale efficacia retroattiva della legge medesima), deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua della natura privatistica del rapporto stesso. (V 5521/81, mass n 416225; (V 5522/81, mass n 416224; (V 5330/80, mass n 409199).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)