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Sez. 4, Sentenza n. 26738 del 07/02/2006 Ud. (dep. 28/07/2006) Rv. 234512 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Alcooltest - Verbale - Deposito - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234512-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Il verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcooltest", per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcoolica, non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (La Corte ha escluso la nullità dell'accertamento urgente per l'omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., precisando che la polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell'eventuale nomina, nè a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 366, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)