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Sez. 4, Sentenza n. 27736 del 08/05/2007 Ud. (dep. 13/07/2007) Rv. 236934 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Circolazione stradale (nuovo codice) - Norme di comportamento - Circolazione - Guida in stato di ebbrezza - Da alcool - Accertamento - Alcooltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Omissione - Conseguenze - Nullità - Deducibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236934-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, il mancato avvertimento, in relazione alla effettuazione dell' "alcooltest", della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dà luogo ad una nullità di ordine generale, ma non assoluta che, ai sensi dell'art.182 comma secondo cod. proc. pen., deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. (Nella fattispecie la relativa eccezione è stata sollevata soltanto in sede di ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)