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Sez. 4, Sentenza n. 31333 del 22/04/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 228958 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL | Effettuazione di alcooltest mediante etilometro - Natura - Accertamento urgente ed irripetibile di polizia giudiziaria - Facoltà difensive - Deposito dell'atto nella segreteria del P.M. - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228958-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto "alcooltest" costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354, comma terzo, cod. proc.pen., cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art. 356 senza però diritto ad essere previamente avvisato. Ne consegue che, qualora non si provveda al tempestivo deposito di tale atto ex articolo 366 cod. proc. pen. nella segreteria del P.M., non può comunque configurarsi alcuna nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Cod. Strada Nuovo art. 186, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 379), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)