Sez. 6, Sentenza n. 12458 del 23/06/1980 Ud. (dep. 25/11/1980) Rv. 146820 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IN GENERE - NOTIFICA DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART 169 COD PROC PEN - ATTESTAZIONE DI ASSENZA DEL DESTINATARIO DELLA RACCOMANDATA - PROVA DELLA MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO - NULLITA DELLA NOTIFICA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - IN GENERE - NOTIFICA DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART 169 COD PROC PEN - ATTESTAZIONE DI ASSENZA DEL DESTINATARIO DELLA RACCOMANDATA - PROVA DELLA MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO - NULLITA DELLA NOTIFICA.*
La certificazione di assenza del destinatario della raccomandata da parte dell'incaricato della consegna rende nulla la notificazione di cui al terzo comma dell'art 169 cod proc pen, poiche occorre la certezza, e non la prosecuzione, della conoscenza effettiva di un atto giudiziario. (contra: la ricezione della raccomandata, e quindi la conoscenza dell'atto, si presume dalla consegna dell'avviso della raccomandata in assenza del portiere V mass nn 114722, 112265).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)