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Sez. 5, Sentenza n. 4417 del 01/03/1973 Ud. (dep. 06/06/1973) Rv. 124220 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - GIUDIZIO PER FATTI DIVERSI E ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE - NON ESIGENZA DELLA PRESENZA FISICA DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.*
Stato
decisa il 1973-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124220-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - GIUDIZIO PER FATTI DIVERSI E ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE - NON ESIGENZA DELLA PRESENZA FISICA DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.*

Il principio della specialita della estradizione, in base al quale non e consentito al giudice di procedere, oltre che per i fatti specificati nel provvedimento, per altri fatti anteriori, non trova applicazione nei casi in cui la presenza fisica dell'imputato non assuma un particolare interesse ai fini dell'Esercizio dell'Azione penale e siano state osservate le norme sulla notificazione, all'imputato, degli Atti processuali. (Conf 115326, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)