Sez. 5, Sentenza n. 4417 del 01/03/1973 Ud. (dep. 06/06/1973) Rv. 124220 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - GIUDIZIO PER FATTI DIVERSI E ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE - NON ESIGENZA DELLA PRESENZA FISICA DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - GIUDIZIO PER FATTI DIVERSI E ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE - NON ESIGENZA DELLA PRESENZA FISICA DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.*
Il principio della specialita della estradizione, in base al quale non e consentito al giudice di procedere, oltre che per i fatti specificati nel provvedimento, per altri fatti anteriori, non trova applicazione nei casi in cui la presenza fisica dell'imputato non assuma un particolare interesse ai fini dell'Esercizio dell'Azione penale e siano state osservate le norme sulla notificazione, all'imputato, degli Atti processuali. (Conf 115326, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)