Sez. 2, Sentenza n. 167 del 28/01/1970 Ud. (dep. 12/09/1970) Rv. 115326 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI SPECIALITA - GIUDIZIO PER FATTI DIVERSI E ANTERIORI ALLA ESTRADIZIONE - ESIGENZA DI PRESENZA FISICA DELL'IMPUTATO - INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - NON ESIGENZA DELLA PRESENZA FISICA - LEGITTIMITA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - DIVIETO DI AVVALERSI DELLA DISPONIBILITA FISICA DELL'IMPUTATO.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI SPECIALITA - GIUDIZIO PER FATTI DIVERSI E ANTERIORI ALLA ESTRADIZIONE - ESIGENZA DI PRESENZA FISICA DELL'IMPUTATO - INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - NON ESIGENZA DELLA PRESENZA FISICA - LEGITTIMITA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - DIVIETO DI AVVALERSI DELLA DISPONIBILITA FISICA DELL'IMPUTATO.*
Il principio della specialita dell'estradizione, riferibile tanto all'estradizione passiva quanto a quella attiva, costituisce causa d'improcedibilita dell'Azione penale soltanto per i fatti commessi prima dell'estradizione e non compresi nel provvedimento che la concede e per i quali la presenza fisica dell'imputato nel territorio dello stato sia considerata dalla legge come condizione di punibilita (artt 9 e 10 cod pen). negli altri casi, sempre che la presenza fisica dell'imputato non assuma particolare interesse per l'Esercizio dell'Azione penale, potra procedersi contro l'imputato osservate le norme sulla notificazione degli Atti processuali il principio di specialita dell'estradizione funzionera come divieto della disponibilita fisica dell'imputato o del condannato, e quindi non potra eseguirsi un mandato di cattura o l'ordine di carcerazione per i reati non compresi nel provvedimento di estradizione finche non sara stata chiesta e concessa l'estradizione suppletiva anche per tali reati. (V 110389, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)