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Sez. 1, Sentenza n. 9752 del 26/09/1990 (Rv. 469364 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PER OCCUPAZIONE IRREVERSIBILE - INEDIFICABILITÀ DEL FONDO PER VINCOLO DI TUTELA PAESISTICA - ABROGAZIONE DELLA LEGGE IN BASE ALLA QUALE IL VINCOLO ERA STATO ADOTTATO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1990-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469364-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PER OCCUPAZIONE IRREVERSIBILE - INEDIFICABILITÀ DEL FONDO PER VINCOLO DI TUTELA PAESISTICA - ABROGAZIONE DELLA LEGGE IN BASE ALLA QUALE IL VINCOLO ERA STATO ADOTTATO - ININFLUENZA.*

Ai fini della Determinazione del controvalore spettante al privato a titolo risarcitorio per la perdita della proprietà di un fondo occupato appropriativamente dalla P.a., la condizione di inedificabilità del fondo medesimo, derivante da un precedente provvedimento impositivo di vincolo (non espropriativo) di tutela paesistica, non è di per sè superata dalla sopravvenuta abrogazione della legge sulla base della quale il vincolo è stato adottato; stante la non incidenza dello ius superveniens, in difetto di espressa previsione contraria, sulla persistente operatività dell'atto amministrativo, ancorché inerente allo "ius aedificandi", che sia stato legittimamente emesso nell'Esercizio di potere conferito dalla legge in vigore all'epoca.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)