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Sez. L, Sentenza n. 3097 del 17/02/2004 (Rv. 570202 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Comando del dipendente pubblico - Assimilabilità al distacco del lavoratore subordinato - Esclusione - Conseguenze - Assegnazione del lavoratore a mansioni superiori presso l'ente ove è comandato - Diritto al riconoscimento della qualifica superiore nei confronti del suo datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570202-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

Il provvedimento di "comando" di un dipendente di un ente di diritto pubblico presso un'altra pubblica amministrazione non è assimilabile al distacco che il datore di lavoro può disporre nei confronti del proprio lavoratore subordinato, neppure a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro con la stipulazione di un contratto collettivo, in quanto tale evento non è idoneo di per sè a determinare la caducazione automatica dei poteri del provvedimento amministrativo di comando, né è idoneo a conferire al datore di lavoro il potere di disporne la cessazione, e pertanto non comporta gli effetti tipici del distacco di diritto privato; ne consegue che, ove il lavoratore "comandato" presso altra pubblica amministrazione sia ivi adibito a mansioni superiori, non ha perciò stesso diritto, nei confronti del proprio datore di lavoro, al riconoscimento della qualifica superiore.(Fattispecie in tema di "comando" di un dipendente delle Ferrovie dello stato presso l'ufficio di gabinetto di un Ministro, prima della privatizzazione delle Ferrovie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)