Sez. 1, Sentenza n. 15704 del 12/12/2001 (Rv. 551073 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Criteri - Terreno sottoposto al vincolo paesistico "ex" art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977 - Inedificabilità automatica - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, non può ritenersi l'inedificabilità del terreno che ne forma oggetto solo perché lo stesso è sottoposto al vincolo paesistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (come richiamata dall'art. 82, quinto comma, lett. a, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto in sede di conversione del decreto - legge 27 giugno 1985, n. 312), occorrendo, invece, che risulti dai pertinenti documenti che l'inedificabilità sia stata concretamente imposta, in quanto l'esercizio dello "ius aedificandi" nelle zone soggette al vincolo suindicato non è escluso per il mero fatto della sottoposizione al medesimo, restando solo condizionato al nulla osta della competente sovrintendenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 82 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)