Sez. L, Sentenza n. 7634 del 28/12/1983 (Rv. 432237 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - PRESCRIZIONE - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - PRESCRIZIONE - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - ESTREMI.*
Ai sensi del primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dichiarato costituzionalmente illegittimo (con sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969) nella parte in cui prevede che l'Azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente si prescrive con il decorso del termine triennale anche se entro lo stesso termine l'inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile, il termine prescrizionale anzidetto decorre dal giorno della presentazione della denuncia corredata di certificato medico, ovvero dalla data in cui sia già sussistente il presupposto della riduzione dell'attitudine lavorativa in misura superiore al minimo indennizzabile, ove il necessario grado di inabilità venga raggiunto nel corso della procedura amministrativa. (V 1154/82, mass n 419036; (V 5732/81, mass n 416427; (V 3081/81, mass n 413648).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)