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Sez. L, Sentenza n. 5732 del 30/10/1981 (Rv. 416427 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416427-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - INAPPLICABILITÀ.*

L'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si prescrive nel termine previsto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili. A detto termine, essendo esso di prescrizione e non di decadenza, è inapplicabile il disposto dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, concernente l'irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. (V 2089/81, mass n 412810; (V 655/81, mass n 411139; (V 5945/80, mass n 409736; (V 4357/79, mass n 400867; (V 3912/69, mass n 344322; (V 33/77, Corte cost.; (V 31/77, Corte cost.; (V 33/74, Corte cost.; (V 116/69, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 67 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)