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Sez. L, Sentenza n. 3081 del 09/05/1981 (Rv. 413648 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE NELL'INDUSTRIA - PRESCRIZIONE - TERMINE - SOSPENSIONE - PRESUPPOSTO - INTERRUZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE NELL'AGRICOLTURA - PRESUPPOSTO - EFFICACIA SOSPENSIVA O INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE PER ALTRI PRESUPPOSTI, DIVERSI DALLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413648-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE NELL'INDUSTRIA - PRESCRIZIONE - TERMINE - SOSPENSIONE - PRESUPPOSTO - INTERRUZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE NELL'AGRICOLTURA - PRESUPPOSTO - EFFICACIA SOSPENSIVA O INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE PER ALTRI PRESUPPOSTI, DIVERSI DALLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 112, primo comma, del DPR 30 giugno 1965 n 1124 (come modificato dalla declaratoria di parziale illegittimita costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n 116 del 1969), l'Azione diretta a conseguire le prestazioni della Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria si prescrive nel termine di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili. Tale prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art 111, secondo e terzo comma, dello stesso DPR, durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennita, che, peraltro, deve essere esaurita nel termine di giorni centocinquanta o duecentodieci, a seconda che si tratti di procedimento di Costituzione di rendita (art 104 del DPR n 1124 del 1965) ovvero di revisione (art 83 del medesimo DPR). La prescrizione in questione rimane, poi, interrotta, in base al quarto comma dell'art 112 citato, nel caso si sia ritenuto trattarsi di infortuni e malattie professionali nell'agricoltura, quando gli aventi diritto abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative. Al di fuori dei casi previsti, nessun altro atto diverso dalla proposizione dell'Azione giudiziaria, e quindi neanche la protrazione o la riapertura della fase amministrativa, puo avere efficacia sospensiva o interruttiva della prescrizione. (V 4357/79, mass n 400867).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)