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Sez. 3, Sentenza n. 47684 del 17/09/2014 Cc. (dep. 19/11/2014) Rv. 261241 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Reati che prevedono l'udienza preliminare - Competenza a disporre il sequestro preventivo successivamente al rinvio a giudizio - G.u.p. - Configurabilità - Applicabilità dell'art. 554 cod. proc. pen. - Condizioni - Eccezione di incompetenza funzionale - Onere di allegazione e prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261241-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

La competenza a disporre il sequestro preventivo, dopo che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio e prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice competente, spetta al Gup, sia per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica ex art. 554 cod. proc. pen., che per i reati assegnati al tribunale in composizione collegiale ex art. 317 cod. proc. pen., spettando inoltre a chi eccepisca l'incompetenza funzionale, l'onere di allegare gli elementi dai quali desumere che, al momento della decisione, il Gup avesse perso la competenza a provvedere in ragione dell'intervenuta trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)