Sez. L, Sentenza n. 12276 del 16/09/2000 (Rv. 540216 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Carattere cosiddetto "chiuso" - Conseguenze - Produzione di nuovi documenti - Divieto - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio, dato il carattere "chiuso" del relativo procedimento, che comporta che la controversia deve essere riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, non è consentita la produzione di nuovi documenti (nella specie, verbali di procedimento penale utilizzabili in controversia di lavoro vertente su licenziamento disciplinare), salvo che fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)