Sez. L, Sentenza n. 20692 del 25/10/2004 (Rv. 577814 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Impiego pubblico - Svolgimento di mansioni superiori - Presupposti - Accertamento del giudice di merito - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
In materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 56, comma terzo, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni". Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che, senza adeguata motivazione, aveva riconosciuto in favore di una dipendente di un'azienda sanitaria lo svolgimento di mansioni proprie della superiore categoria C - ex sesto livello - in relazione allo svolgimento di compiti di informazione agli utenti oltre che di attività di sportello).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1987 num. 387 art. 15, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)