Sez. L, Sentenza n. 16078 del 25/10/2003 (Rv. 567684 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Qualifiche - Mansioni - Svolgimento di mansioni superiori alla qualifica - Diritto ad integrazione retributiva - Sussistenza - Fondamento - Criteri - Diritto all'avanzamento automatico nell'inquadramento professionale superiore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO
In materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 56, comma sesto, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come successivamente modificato dall'art. 15 D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica, in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. (come affermato, in particolare con riferimento alla disciplina del personale sanitario, da Corte Cost. n. 57 del 1989, Corte Cost. n. 296 del 1990 e Corte Cost. n. 101 del 1995), applicabile anche al pubblico impiego senza dovere necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate (come precisato da Corte Cost. n. 115 del 2003), ma ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza (Corte cost. n. 273 del 1997). Peraltro, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore, secondo un principio che, pur se datato e destinato ad essere superato dalla normativa contrattuale autorizzata a prevedere fattispecie di <<avanzamenti automatici>> (art. 52, comma sesto, D.Lgs. n. 165 del 2001), trova non di meno giustificazione nelle perduranti peculiarità (riconosciute, seppure con riferimento alla diversa questione della parimenti perdurante disciplina differenziata in materia di crediti di lavoro, da Corte cost. n. 82 del 2003) del rapporto di lavoro di pubblico impiego "privatizzato".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 15, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)