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Sez. L, Sentenza n. 16469 del 26/07/2007 (Rv. 598359 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Impiego pubblico - Svolgimento temporaneo di mansioni superiori in sostituzione di dirigente - Corrispondente previsione della contrattazione collettiva - Diritto del sostituto alla maggiore retribuzione dirigenziale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598359-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, contemplata dall'allegato A del CCNL del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 - la cui violazione e falsa applicazione è censurabile con ricorso per cassazione (art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001) - fa espresso riferimento, come caratteristiche professionali di base, a "Lavoratori che, per le specifiche professionalità assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare", quale ipotesi di portata più limitata delle funzioni di reggenza, sicché - posto che il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato - deve escludersi (come correttamente ritenuto, nella specie, dal giudice di merito) il riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione dirigenziale in favore di dipendente pubblico, inquadrato nella qualifica della posizione economica C3, che abbia assunto solo temporaneamente funzioni dirigenziali in sostituzione del direttore amministrativo titolare del posto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)