Sez. 1, Sentenza n. 1106 del 30/01/1995 (Rv. 490136 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE | Domanda per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE
La domanda del curatore prevista dall'art. 147, secondo comma, legge fall. per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, la cui esistenza risulti dopo il fallimento della società, non deve essere autorizzata dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 31, comma 2, stessa legge, atteso che la suddetta domanda non è niente di più che una sollecitazione al tribunale perché attui le regole della responsabilità illimitata dei soci nei fallimenti delle società cui si riferisce il predetto art. 147.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)