Sez. 1 - , Ordinanza n. 19748 del 09/08/2017 (Rv. 645391 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Domanda tardiva di rivendica d’immobile – Articolo 31, comma 2 l.fall. – Autorizzazione a stare in giudizio - Necessità – Esclusione – Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
In tema di domanda tardiva di rivendica d’immobile, a norma dell’art. 31 l. fall., il curatore può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato. (Nella specie, la domanda di rivendica risultava proposta dopo che era stata disposta la vendita e il ritardo non era giustificato a norma dell’art. 101, comma 3, l.fall.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 6, Legge Falliment. art. 31 com. 2, Legge Falliment. art. 101 com. 3, Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)