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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19748 del 09/08/2017 (Rv. 645391 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Domanda tardiva di rivendica d’immobile – Articolo 31, comma 2 l.fall. – Autorizzazione a stare in giudizio - Necessità – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645391-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE

In tema di domanda tardiva di rivendica d’immobile, a norma dell’art. 31 l. fall., il curatore può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato. (Nella specie, la domanda di rivendica risultava proposta dopo che era stata disposta la vendita e il ritardo non era giustificato a norma dell’art. 101, comma 3, l.fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 6, Legge Falliment. art. 31 com. 2, Legge Falliment. art. 101 com. 3, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)