Sez. 1, Sentenza n. 647 del 09/03/1973 (Rv. 362748 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI ESTENSIONE DEL FALLIMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCUSSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI ESTENSIONE DEL FALLIMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCUSSIONE - FATTISPECIE.*
Va dichiarato inammissibile, perche relativo ad un provvedimento non decisorio, il ricorso per Cassazione concernente un provvedimento di rigetto dell'istanza di estensione del fallimento. (nella specie, avverso la reiezione della sua istanza da parte del tribunale, il curatore aveva proposto reclamo alla Corte di appello, che lo aveva dichiarato improcedibile considerando che il curatore difettava dell'autorizzazione del giudice delegato prescritta dall'art 31 della legge fallimentare. La SC, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto preliminare l'esame del profilo di cui in massima rispetto a quello della legittimazione del curatore all'impugnazione). (V 2161/70, mass n 348303; 1502/68, mass n 333171).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)