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Sez. 1 - , Sentenza n. 19762 del 17/06/2020 Cc. (dep. 01/07/2020) Rv. 279210 - 02

GIURISDIZIONE - IN GENERE | Reato transnazionale commesso dallo straniero integralmente all’estero – Applicazione dell’art. 7, comma primo, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279210-02

GIURISDIZIONE - IN GENERE

Non sussiste la giurisdizione dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 5 cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146, allorché si proceda per un reato transnazionale (nella specie, importazione, esportazione e transito di materiali di armamento) commesso dallo straniero integralmente all'estero, non correlato a condotte da commettersi sul territorio italiano, in quanto la disposizione relativa alla giurisdizione, di cui all'art. 15, par. 4, della Convenzione, pur in presenza della sua ratifica, non è di immediata applicazione nell'ordinamento dello Stato parte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 7 com. 1 lett. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/2000 art. 15, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 2, Legge 09/07/1990 num. 185 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)