Sez. 1, Sentenza n. 36052 del 23/05/2014 Cc. (dep. 20/08/2014) Rv. 260040 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Nave priva di bandiera controllata in alto mare - Esercizio di poteri coercitivi da parte delle Autorità italiane - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Le Autorità italiane possono esercitare poteri coercitivi personali e reali nei confronti di chiunque si trova a bordo di nave non riconducibile ad alcuno Stato, anche quando l'imbarcazione è stata controllata esclusivamente in alto mare in acque internazionali, se il soggetto ha violato le leggi della Repubblica ed è assoggettato alla sua giurisdizione in base all'ordinamento interno e in conformità delle convenzioni internazionali. (Fattispecie relativa al sequestro di una nave e all'arresto in flagranza del suo equipaggio in procedimento per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). (Conf. sentt. nn. 36053, 36054, n. 36055, e 36056/2014 non massimate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 110, Tratt. Internaz. 15/11/2000, Legge 02/12/1994 num. 689, Legge 16/03/2006 num. 146, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)