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Sez. 3, Sentenza n. 2278 del 24/02/1993 (Rv. 481082 - 01)

Mandato - Estinzione - Cause - Revoca - In genere | Mandato senza rappresentanza - Contratto concluso in esecuzione del mandato - Azioni per la realizzazione del credito da esso nascente - Legittimazione attiva e passiva del mandatario senza rappresentanza - Permanenza - Eccezioni opponibili dal terzo al mandatario.
Stato
decisa il 1993-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481082-01

Mandato - Estinzione - Cause - Revoca - In genere

La revoca del mandatario non priva il mandatario senza rappresentanza della legittimazione attiva e passiva rispetto alle azioni per la realizzazione del credito nascente dal contratto compiuto in esecuzione del mandato, perché non la revoca del mandato, che si colloca nell'ambito del rapporto tra mandante e mandatario, ma il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, può essere opposta dal terzo al mandatario che agisce per la realizzazione di quel credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)