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Sez. 3, Sentenza n. 8145 del 03/04/2009 (Rv. 607610 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE | Intervenuto compimento dell'affare - Azioni connesse agli atti compiuti per conto del mandante - Legittimazione del mandatario nei confronti del terzo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di cessione del credito risarcitorio conseguente all'acquisto di azioni di una banca per conto dei clienti mandanti.
Stato
decisa il 2009-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607610-01

MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE

L'estinzione del mandato senza rappresentanza per intervenuto compimento dell'affare da parte del mandatario, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, cod. civ., non fa venir meno la sua legittimazione ad esercitare nei confronti del terzo le azioni connesse agli atti compiuti per conto del mandante, non rilevando che il mandatario non abbia affrontato spese per compiere l'attività oggetto del mandato o che non abbia subito danni per l'inadempimento del terzo o per l'attività illecita posta in essere da soggetti del cui comportamento egli debba rispondere, costituendo principio generale che, al di fuori di specifiche ipotesi derogatorie (previste dagli artt. 1705, secondo comma, e 1706, primo comma, cod. civ.), l'estinzione del mandato per una qualsiasi delle cause contemplate dall'art. 1722 cod. civ. non è idonea a riverberare i suoi effetti sul diverso rapporto intercorso tra mandatario e terzo (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sul presupposto che il mandato non può produrre effetti ultrattivi rispetto al momento della sua estinzione avvenuta con il compimento dell'affare consistente nell'acquisto di azioni di una banca con effetto traslativo in capo ai clienti mandanti, aveva escluso la legittimazione del mandatario a far valere nei confronti del terzo il credito risarcitorio connesso all'acquisto delle azioni, il cui valore era stato successivamente azzerato con perdita economica addebitata ai clienti; la S.C., nell'enunciare il principio di diritto, ha censurato la decisione che aveva conseguentemente ritenuto che il mandatario non potesse cedere a terzi il medesimo credito di cui non era titolare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)