Sez. L, Sentenza n. 7368 del 11/04/2005 (Rv. 580448 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Contratto di arruolamento a viaggi o a termine - Mancata precisazione del viaggio o del termine - Conseguenze - Principio di conservazione del contratto - Contratto a tempo indeterminato - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
In tema di contratto di arruolamento marittimo, la mancata precisazione del viaggio o del termine finale priva il contratto a viaggio o il contratto a termine di un elemento essenziale ai fini della effettiva configurazione degli stessi come tali e, quindi, non può essere messa sullo stesso piano di qualsiasi altra omissione nel contratto degli elementi specificati nell'art. 332, primo comma, cod. nav. (omissione non necessariamente incidente sulla validità del contratto), così come l'ipotesi non può essere equiparata a quella del contratto a termine di diritto comune nullo per difetto di forma o di uno dei presupposti sostanziali, ma pur sempre caratterizzato dalla apposizione di un termine al rapporto. Per altro verso, l'art. 332, secondo comma, cod. nav. ha inteso assicurare la conservazione del contratto a tempo indeterminato in riferimento anche a vizi meramente formali del contratto a termine o a viaggio, mentre non ha inteso affermare che la astratta denominazione del contratto come contratto a termine o a viaggio sia sufficiente all'effettiva qualificazione dello stesso in tal senso, anche in mancanza della effettiva specificazione del termine o del viaggio.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 328, Cod. Navig. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)