Sez. 2, Sentenza n. 5948 del 11/10/1986 (Rv. 448315 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDEROGABILITÀ CONVENZIONALE - INCOMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER RAGIONI DI MATERIA O DI TERRITORIO INDEROGABILI - PROPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE INDICATO COME COMPETENTE DI UNA DOMANDA DIVERSA DA QUELLA ORIGINARIA - APPLICABILITÀ DELL'ART. 45 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - ADOZIONE DELLE FORME DELL'ATTO RIASSUNTIVO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDEROGABILITÀ CONVENZIONALE - INCOMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER RAGIONI DI MATERIA O DI TERRITORIO INDEROGABILI - PROPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE INDICATO COME COMPETENTE DI UNA DOMANDA DIVERSA DA QUELLA ORIGINARIA - APPLICABILITÀ DELL'ART. 45 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - ADOZIONE DELLE FORME DELL'ATTO RIASSUNTIVO - IRRILEVANZA.*
Qualora, dopo la dichiarazione d'incompetenza del giudice adito, per ragioni di materia o di territorio inderogabili, venga introdotta davanti al giudice indicato come competente, ancorché con le forme dell'atto riassuntivo, una domanda diversa da quella originaria (nella specie, richiesta di rilascio di un fondo per inesistenza di un rapporto agrario soggetto a proroga, non identificabile con la precedente domanda di reintegrazione nel possesso del fondo stesso), resta esclusa l'applicabilità dello art. 45 cod. proc. civ. sul regolamento di Competenza d'ufficio, il quale postula l'unicità del processo, per effetto della rituale riassunzione della medesima causa, ed il giudice successivamente adito ha il potere di decidere autonomamente sulla propria Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)