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Sez. 1, Sentenza n. 3394 del 20/07/1989 (Rv. 463418 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - ESISTENZA - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI DI RIUNIONE O DI SEPARAZIONE DI CAUSE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463418-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - ESISTENZA - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI DI RIUNIONE O DI SEPARAZIONE DI CAUSE - RILEVANZA.*

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ufficio del regolamento di Competenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. - che deroga al principio generale per cui ogni giudice è competente a decidere della propria Competenza e che presuppone una diversità di giudizi sulla Competenza e, quindi, la possibilità di intervento della Corte di Cassazione - è necessario che il giudice investito della Competenza si ritenga a sua volta incompetente in ordine a quella stessa controversia, o a parte di essa, per la quale è stata emessa la declinatoria di Competenza da parte del primo giudice, con la conseguenza che, ove (a seguito di provvedimenti istruttori di riunione o di separazione di cause) il secondo giudice prenda in esame una situazione processuale diversa, deve decidere sulla propria Competenza, senza potere sollevare il conflitto di Competenza nel caso si ritenga incompetente. (V 5885/88, mass n 460374; (V 5948/86, mass n 448315).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)